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QUANDO SPETTANO ALLA MADRE I RIPOSI PER L’ALLATTAMENTO?

Hanno diritto alle ore di riposo per allattamento, durante il primo anno di vita del bambino, solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) che hanno un valido rapporto di lavoro in corso nel periodo per il quale si fa domanda. Si può fare richiesta anche nel caso di adozione o affidamento ( circ. 257/82 ,  punto C ,   circ. 91/03 ), in questo caso durante il primo anno di ingresso del bambino in famiglia.

La madre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento anche durante un eventuale congedo parentale del padre Circ. 8/2003 .

QUANDO PUO’ RICHIEDERE L’ALLATTAMENTO IL PADRE?

  • se il figlio è affidato al solo padre ;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (anche se lavoratrice non avente il diritto all’astensione facoltativa);
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente , ma lavoratrice autonoma libera professionista , etc ( purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità);
  • nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dall’ impossibilità della madre stessa di accudire il bambino;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre; 
  • In caso di parto plurimo , qualora la madre non sia lavoratrice dipendente ( ma lavora;

Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:

  • la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).

 

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QUANDO SI POSSONO UTILIZZARE I RIPOSI PER L’ALLATTAMENTO?

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto a 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è di 6 ore giornaliere o più1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario  è inferiore alle 6 ore, nel primo anno di vita del bambino (nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia) a decorrere dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto.

 

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QUANTO SPETTA?

Per i periodi nei quali la madre o il padre utilizzano i  riposi per allattamento è dovuta una indennità pari all’ammontare dell’intera retribuzione.

 
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 E IN CASO DI PARTO PLURIMO?

Per la madre:  i riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di parto gemellare o plurimo o di affidamento di 2 o più bambini (entrati in famiglia anche in date diverse).

Per il padre: in caso di parto plurimo, qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (ma lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità   o casalinga) il padre lavoratore dipendente ha diritto al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero e l’utilizzo dei permessi può, in questo caso, avvenire anche durante i primi 3 mesi dopo il parto e durante l’eventuale congedo parentale della madre ma solo per le ore aggiuntive ( 1 o 2 secondo l’orario di lavoro ).



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COME PRESENTARE DOMANDA
  • La domanda della madre va presentata direttamente al datore di lavoro;
  • la domanda del padre va presentata all’Inps e al datore di lavoro corredata della necessaria documentazione.

 

Fonte principale:

I riposo per allattamento, INPS informazioni

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