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Se sei diventata mamma da pochi mesi o lo diventerai nell’arco di quest’anno e sei una lavoratrice precaria o discontinua devi sapere che è previsto un assegno di maternità da parte dello Stato e del Comune di appartenenza.

ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO

Per le neo-mamme, lavoratrici precarie, è previsto per il 2013 un assegno di 2059,43 euro a carico dello Stato. Tale assegno è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa dall’Inps. Viene assegnato anche nei casi di adozione e affidamento.

Requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta dell’assegno dello Stato:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea o in possesso della carta di soggiorno (se mamme extracomunitarie);
  • mamme, se lavoratrici, con almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto (o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione);
  • mamme che hanno svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e hanno perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.  Il tempo tra la data della perdita del diritto e la data del parto (dell’adozione o dell’ affidamento) non deve essere maggiore del periodo di fruizione delle prestazioni stesse e comunque non superare i 9 mesi;
  • mamme che in gravidanza hanno perso il lavoro per recesso (anche volontario dal rapporto di lavoro), devono avere 3 mesi di contribuzione nel periodo dai 18 ai 9 mesi precedenti al parto.

In alcuni casi specifici l’assegno può essere richiesto dal papà.

L’assegno viene pagato per ogni figlio (in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento di più bambini, l’importo è moltiplicato per il numero dei bambini).

 

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Come presentare la domanda:

La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps entro 6 mesi dalla nascita del bambino (adozione o affidamento).

 

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ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI

Le mamme che non hanno beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità (o che hanno ricevuto prestazioni inferiori al valore dell’assegno) possono richiedere al proprio Comune di residenza un assegno, che per il 2013 è fissato a 1672,65 euro (334,53 euro mensili per 5 mesi), per ogni figlio nato (adottato o affidato). L’assegno di maternità dei Comuni non può essere cumulato con quello statale.

Requisiti richiesti per poter effettuare la domanda dell’assegno dei Comuni:

  • avere la residenza nel Comune in cui si effettua la richiesta;
  • essere cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno;
  • essere in possesso di determinati requisiti economici (determinati da ogni singolo Comune). E’ possibile informarsi degli specifici requisiti di reddito richiesti presso l’INPS o il proprio Comune di residenza.

 

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Come presentare la domanda:

La domanda deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino (o dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia nel caso di adozione o affidamento).
Per il 2013 è previsto un assegno di 334,53 euro mensili per 5 mesi (in totale 1672,65 euro).

 

Fonti principali:

– INPS: Assegno di maternità 2013 dello Stato e dei Comuni

INPS: Assegno di maternità 2013 dei Comuni

– Comune di Milano: Assegno di maternità

 

 

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